La Giudice Apostolico non convalida il trattenimento nel CPR di altri quattro tunisini
12 Ott 2023 - Italia
Il giudice del tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, ha emesso una decisione importante riguardo ai trattenimenti nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Pozzallo nei confronti di quattro migranti tunisini, disposti dal questore di Ragusa. Questo rappresenta il secondo provvedimento in cui la magistrata ha scelto di non convalidare tali trattenimenti. La sua decisione è in particolare legata alle seguenti motivazioni:
Necessità di giustificare il trattenimento
La giudice Apostolico sostiene che il richiedente non può essere trattato esclusivamente allo scopo di esaminare la sua domanda di asilo. Questa affermazione si basa sul rispetto delle direttive europee e della legge che regolamenta la protezione internazionale.
Condizioni giustificative del trattenimento
La magistrata ribadisce che, in conformità con le direttive europee, il trattenimento di un richiedente protezione internazionale è legittima solo quando sussistono le condizioni giustificative previste dalla legge. Questo sottolinea l’importanza di garantire che il trattenimento sia basato su basi legali e valide.
Manifestazione della volontà di invocare la protezione internazionale
La giudice fa notare che lo status di richiedente asilo si acquisisce quando un individuo manifesta la volontà di invocare la protezione internazionale. In questo caso, i quattro migranti tunisini avevano già espresso questa volontà quando si trovavano a Lampedusa. Pertanto, non vi era alcuna necessità di trattenere tali individui a Pozzallo.
Applicazione della procedura di frontiera
Poiché i migranti tunisini avevano già manifestato la loro volontà di richiedere asilo a Lampedusa, la cosiddetta procedura di frontiera non poteva essere applicata a loro a Pozzallo. Di conseguenza, il trattenimento decadde in base alla legge.
Il Decreto Cutro
La giudice Apostolico ha inoltre sollevato una questione importante riguardante la norma del cosiddetto “decreto Cutro”, la quale prevede il pagamento di una somma a garanzia come mezzo per evitare il trattenimento. Ha affermato che questa disposizione è “incompatibile con la direttiva UE del 2013”, così come interpretata dalla giurisprudenza. Secondo questa interpretazione, il trattenimento può essere giustificato soltanto quando è strettamente necessario e basato su una valutazione caso per caso. Questo, a meno che non siano applicabili in modo efficace misure alternative meno coercitive.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La giudice ha inoltre fatto riferimento a una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2020, secondo la quale le norme dell’UE “devono essere interpretate nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattato per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità.” Questa citazione sottolinea l’importanza di garantire che le misure di trattenimento siano giustificate da criteri legittimi e rispettino a pieno i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, come stabilito dalla legislazione europea e dalla giurisprudenza.